Basta provare l’inserimento dell’auto tra i beni ammortizzabili del professionista o dell’azienda per ottenere l’annullamento del fermo amministrativo iscritto da Equitalia.
È quanto si evince da una recente sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli [1] che ha annullato il fermo iscritto sull’auto di un avvocato.
La legge [2] vieta l’iscrizione del fermo amministrativo sull’auto di proprietà del contribuente se questa è strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa o della professione.
Come dimostrare che l’auto serve per lavorare
La strumentalità deve essere provata dal contribuente attraverso prove documentali che dimostrino il legame tra il bene e l’azienda/professione, quindi: copia della fattura di acquisto del mezzo, libro contabile, registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del veicolo quale ammortizzabile (o già ammortizzato).
Il contribuente che voglia ottenere l’annullamento del fermo imposto sul bene strumentale deve agire entro 30 giorni dalla comunicazione del preavviso di fermo, ossia prima che il blocco venga eseguito.
In particolare, egli deve presentare un’istanza di annullamentoindicante le effettive esigenze operative del mezzo, corredata dalle prove documentali che attestino la strumentalità di quest’ultimo.
Se Equitalia non accoglie la richiesta di accoglimento, è opportuno fare ricorso al giudice competente.
Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato il provvedimento di fermo sulla propria auto ottenendone l’annullamento. Ciò grazie alla prova della strumentalità del veicolo all’esercizio della professione, offerta tramite l’allegazione del registro dei beni ammortizzabili.
[1] CTP Napoli, sent. n. 20789 del 6.12.2016.
[2] Art. 86, DPR n. 602/1973, come modificato dal D.l. n. 69/2013, art. 52 co. 1, lett. m-bis, convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013.